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Il nostro statuto


Costituzione e denominazione


Art. 1


Con il nome Gruppo Soci Alfa Vecc, in seguito abbreviato  “SAV” è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Il SAV ha personalità giuridica e organizzazione propria ed è indipendente.

Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

Il SAV è  apolitico e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

                       

Sede e scopo

Art. 2

Il SAV ha la propria sede al domicilio del suo Presidente pro tempore

ed il recapito postale e la corrispondenza presso il Segretario-cassiere pro tempore.

Art. 3

Il “SAV” persegue lo scopo di riunire i proprietari, simpatizzanti ed appassionati di autovetture Alfa Romeo non più in produzione da oltre 20 anni, la tenuta di un Registro delle vetture dei suoi soci, la promozione e lo scambio di informazioni, contatti, e collaborazione fra i soci con spirito ricreativo e di amicizia e fra questi e terzi appassionati e collezionisti, club svizzeri e stranieri, ed in genere ogni attività e manifestazione direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale.

Qualifica di socio

Art. 4

Il “SAV” si compone di soci costituiti da persone di ambo i sessi  che ne adempiono i requisiti, che sono stati accettati da Comitato direttivo e che sono in regola con il pagamento della tassa sociale annuale fissata, di anno in anno, dall’assemblea generale dei soci su proposta del Comitato direttivo.

L’assemblea, su proposta del comitato direttivo o di un socio, potrà decidere di nominare socio onorario colui/colei che si sarà reso particolarmente meritevole nell’ambito dell’attività del “SAV”.

Art. 5

Si cessa di essere soci:

  1. per dimissioni : le dimissioni devono essere presentate al comitato direttivo per iscritto e debitamente motivate con preavviso di almeno sei mesi per la fine dell’anno civile;

  2. per mancato pagamento della tassa sociale annuale scaduta, dopo due diffide infruttuose da parte del Cassiere, automaticamente e senza ulteriori formalità ma con comunicazione all’interessato della avvenuta cessazione della sua qualità di socio;

  3. per esclusione: l’esclusione di un socio è ammissibile soltanto per motivi gravi. Essa può essere proposta dal comitato direttivo o da un socio e deve essere comunicata per iscritto  con l’indicazione dei motivi all’interessato onde garantirgli il diritto di giustificarsi sia verbalmente che per iscritto. La richiesta d’espulsione deve essere debitamente preannunciata quale trattanda alla prossima assemblea generale e da questa decisa secondo le modalità di cui all’art. 11 cpv. 2.

 Patrimonio sociale 

Art. 6

Il patrimonio sociale del “SAV” è costituito dagli averi derivanti dal pagamento delle quote social e, da qualsiasi altro eventuale introito derivante da attività connesse con lo scopo e l’attività sociale, come pure da eventuali lasciti, donazioni o altre allocazioni il tutto al netto dai costi, sborsi e spese sostenuti dal “SAV”.

Organi

Art. 7

Gli organi del “SAV” sono:

  1. l’assemblea generale dei soci;

  2. il comitato direttivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Cassiere e da un membro;

  3. un eventuale Commissario tecnico (facoltativo);


Art. 8

a)    la nomina dei membri del comitato direttivo e la nomina dei due revisori dei conti (in carica questi ultimi per un anno);

b)    l'approvazione dei conti e della gestione finanziaria del SAV;

c)    la modifica dello statuto;

d)    l'esclusione dei soci;

e)    lo scioglimento del “SAV”;

f)     la decisione su spese straordinarie;

g)    la decisione su quanto non previsto dal presente statuto;

Art. 9

L'assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta all’anno entro il 30 giugno e straordinariamente per importanti questioni di sua competenza qualora il comitato direttivo lo ritenga necessario, oppure qualora un decimo (1/10) del soci attivi ne faccia richiesta scritta al comitato direttivo con motivazioni dettagliate.

Art. 10

L'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria deve contenere le seguenti trattande:

a)    verifica del soci presenti

b)    elezione del presidente del giorno

c)    approvazione o modifica con eventuali stralci o aggiunte dell'ordine del giorno preannunciate

d)    approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria o straordinaria

e)    rapporti annuali del comitato direttivo

 f)    rapporto annuale finanziario (cassiere)

g)    il rapporto dei revisori

h)    presentazione e approvazione del programma futuro

i)     determinazione della tassa annuale

l)      eventuali


L'ordine del giorno, che deve essere sempre debitamente preannunciato, può essere modificato con aggiunta o stralci alla trattanda c, dell'assemblea generale a maggioranza semplice dei soci votanti.


Art. 11

L'assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa delibera sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno a maggioranza dei soci votanti; dispongono del diritto di voto unicamente i soci in regola con il pagamento della tassa sociale dell’anno precedente.


Per la modifica della statuto e per l'espulsione di un socio occorre la maggioranza qualificata del 2/3 dei soci votanti.

È riservato l'art. 15 (scioglimento del “SAV”). Le astensioni non sono considerate quali voto e pertanto non incidono sul calcolo della maggioranza semplice o qualificata.

In caso di parità di voti decide il presidente di sala.

E’ ammesso il voto per delega da un socio ad un altro socio presente in assemblea.

Le deliberazioni e le nomine si svolgono a voto aperto.



Art. 12

II comitato direttivo si compone:


a)    del Presidente;

b)    del Vice-Presidente;

c)    del Segretario;

d)    del Cassiere

e

e)    di un Membro,


le cui cariche sono decise e ripartite dai membri del comitato direttivo.


II Comitato resta in carica due anni ed è rieleggibile senza limiti.




Art. 13

II Presidente, ed i sua assenza il Vice-Presidente, dirige il “SAV” e lo rappresenta di fronte a terzi.

Il/la segretario/a tiene i verbali sociali e redige la corrispondenza, il cassiere amministra i fondi del SAV  dandone scarico in ogni tempo, se richiesto, al Comitato direttivo, nonché almeno una volta all'anno all'assemblea.

Tutti i membri del comitato direttivo partecipano alle sedute del comitato direttivo in veste deliberativa.





Art. 14

II comitato direttivo provvede, nel rispetto delle norme statutarie, alla amministrazione, direzione e conduzione del “SAV” ed ha capacità decisionale in tutte le questioni che non sono di competenza dell’assemblea generale.

Esso applica le deliberazioni dell'assemblea generale.

II Comitato si riunisce previa convocazione del presidente, qualora questioni lo esigano.

Le sedute del comitato direttivo avranno potere decisionale alla condizioni che siano presenti almeno tre dei suoi cinque membri; le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei membri, in caso di parità il presidente, o in sua assenza il vice-presidente, ha voto preponderante.


SCIOGLIMENTO DEL “SAV”



Art. 15

Lo scioglimento del “SAV” può essere deciso soltanto a maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei soci attivi presenti in un'assemblea generale straordinaria dei soci, appositamente convocata almeno venti giorni prima.

Per le condizioni e le modalità di convocazione dell'assemblea generale straordinaria vale per il resto il disposto di cui all'art. 10.

In caso di scioglimento del “SAV” e dopo avere estinto i debiti, il suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto deciso dall'assemblea generale straordinaria che lo ha deciso.




DIRITTO APPLICABILE E DISPOSIZIONI FINALI



Art. 16

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero.



Art. 17

II presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale svoltasi il 21 febbraio 2014 e sostituisce il precedente statuto

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